di Paolo Scattoni
Non finisco mai di meravigliarmi come troppo spesso i giornalisti trattino argomenti come se fossero esperti in materia,
Dopo la lettura dell’articolo su Primapagina di Lorenzoni, ho ritenuto doveroso prima di tutto come cittadino consultare il sito del TAR Toscana e trovare il provvedimento sulla Villetta.
Condivido con voi la lettura dell’ordinanza del TAR che ho riportato in questa pagina del blog ( https://www.chiusiblog.it/?page_id=39463 )
per offrire a tutti una imparziale lettura del provvedimento. Basta collegarsi al link per scaricare l’ordinanza (e non sentenza come erroneamente scritto su Primapagina).
Poi mi sono rivolto ad un esperto per capire se la mia lettura fosse corretta. Di seguito il risultato delle mie prime riflessioni sulla pronuncia cautelare che sonosono le seguenti:
1. non si tratta di una sentenza ma di una ordinanza. Non si tratta di una sentenza perché questa arriva alla finedel giudizio, ma di una ordinanza cautelare e cioè una pronuncia solo sulla sospensiva, ha ancora da venire tutto il giudizio sulla fondatezza del ricorso dell’Istituto Superiore Valdichiana;
2. i primi passaggi della pronuncia non accolgono le tesi del Comune ed il Tar ritiene che l’IIS Valdichiana – difeso dalle avvocate Elona Kerengi ed Elisa Batino – ha piena legittimazione ed interesse ad agire con riferimento all’impugnazione contro i provvedimenti comunali impugnati;
3. non è corretto sostenere dalla sola lettura dell’ordinanza e senza conoscere le argomentazioni delle parti, che il TAR non abbia accolto la tesi del Comune nel considerare “liticonsorte necessario” (cioè parte necessaria del giudizio) la Provincia ma che abbia disposto d’ufficio la chiamata in causa della Provincia, ritenendolo opportuno e dunque onerando il ricorrente a notificare alla stessa gli atti del giudizio;
4. un passaggio di particolare rilevanza, su cui Lorenzoni sorvola con insolita maestria è quello dove il TAR mette nero su bianco che “il gravame mette in evidenza profili di potenziale fondatezza della pretesa azionata” e cioè che già in sede di sospensiva appaiono fondate le ragioni per le quali l’Istituto Valdichiana ha proposto ricorso;
5. infine venendo ai motivi per cui il Tar non ha concesso la sospensiva e che Lorenzoni sicuramente avrà avuto modo di leggere, questi sono sostanzialmente due:
(a) la scuola può – si ribadisce sino alla conclusione del procedimento – utilizzare l’altro immobile che il Comune gli ha offerto e cioè San Francesco; (b) perché le opere sino ad ora fatte dalla Fondazione Lombardi sono solo di ordinaria manutenzione e dunque agevolmente reversibili.
Ecco il contenuto completo dell’ordinanza e NON della sentenza cui fa riferimento Lorenzoni.
Io francamente mi chiedo come farà il comune con il soggetto al quale è stata conferita la gestione di S. Francesco, visto che non è nella disponibilità comunale. E altrettanto francamente mi chiedo se la Fondazione Lombardi continuerà a fare altre opere all’interno della Villetta con una ordinanza di questo tenore!
Vedo che Primapagina insiste con posizioni che invece di chiarire sembrano volte a confondere le acque. Riporto un passaggio dove si fa anche il mio nome: “Il Tar non ha concesso la sospensiva degli atti, come chiedeva il ricorrente, che adesso se vorrà andare avanti nella controversia dovrà obbligatoriamente chiamare in giudizio anche la Provincia di Siena e non solo il Comune. In sostanza questo round lo ha vinto il Comune che -anche con la nuova giunta – si è difeso in giudizio contro il ricorso, eppure una serie di esponenti delle forze di maggioranza (da Luca Scaramelli dei Podemos, a Paolo Scattoni del Pd, a Bonella Martinozzi dei 5 S…) invece di gioire, non hanno fatto altro che sperticarsi nel tentativo di dimostrare che alla fine il preside Marra non ha perso e che la questione non è ancora chiusa.”
Non sono un giurista ma la questione Provincia la leggo così: la scuola dovrà comunicare allaPprovincia gli atti sino ad ora maturati. Immagino quindi che la Provincia sarà chiamata ad esprimersi sull’accordo con il Comune del 1999 e se abbia preso parte all’iniziativa del Comune. Mi sembra cosa assai semplice.
Ci sarà da aspettare circa un anno, ma da quel poco che ci capisco la soluzione vede il preside Marra in chiara posizione di vantaggio.
Dopo la doverosa acquisizione di informazione, direi che è arrivato il momento del confronto fra le diverse forze politiche, anche il Consiglio comunale.
Chiusi Futura ha commentato il fatto nella propria pagina fb.
Per Paolo Scattoni, di seguito la mia risposta a Lorenzoni. “Spero che la tua sia una svista nella lettura del provvedimento del Tar e non una fuorviante interpretazione dell’ordinanza. Mi sembra di capire che il comune non abbia proprio chiesto l’intervento della provincia e che il Tar abbia escluso il litisconsorzio necessario della provincia, come sostenuto dal Comune. La cosa che mi dispiace è che continui a sostenere una versione dei fatti che appare in contrasto con l’ordinanza. Hai estrapolato parzialmente passaggi dell’ordinanza il cui senso dipende proprio dalla lettura integrale della stessa, senza neanche metterla a disposizione dei lettori. Parli di atti processuali del comune che se sono stati pubblicati ti invito alla condivisione , altrimenti la citazione astratta e soggettiva lascia il tempo che trova.”
X Bonella Martinozzi. Leggo su Primapagina questa risposta ad un tuo intervento: ” L’istituto ha tutte le ragioni per proseguire, ma se vorrà proseguire dovrà citare in giudizio anche la Provincia… non solo il Comune. E dovrà farlo entro il 31.01.2022. Se non lo farà la questione è chiusa…”
Mi posso sbagliare ma dalla lettura dell’ordinanza non mi pare risulti che il Comune abbia chiesto l’intervento della Provincia Pare invece sia stata la scuola che ha ha evidenziato il potere del TAR di estendere la partecipazione della Provincia perché questa non è partecipante necessario, come invece sostiene il Comune, La spiegazione di Lorenzoni diametralmente opposto. SE questa mia interpretazione è corretta immagino che la scuola proseguirà nella sua azione rispettando le date.
Lorenzoni ha omesso di riportare “che dal pari non può dubitarsi della legittimazione e dell’interesse ad agire dell’Istituto Valdichiana, quantomeno con riferimento all’impugnativa proposta”; “Che d’altro canto le opere da eseguirsi sull’Auditorium la Villetta ad opera della Fondazione controinteressata appaiono per lo più di materia manutentiva e sono comunque, agevolmente reversibili” ma soprattutto ha omesso di riportare i profili di potenziale fondatezza del ricorso, espressamente precisato dal tar
Detta in soldoni 1°l’Istituto Valdichiana ha tutte le ragioni per proseguire il ricorso, 2° i lavori siano solo per manutenzione ordinarie e facilmente reversibili.
Vedremo nel proseguo chi avrà ragione e chi torto
X Rossella Rosati. Apprezzo molto la tua lettura e le tue osservazioni. Non so so se puoi intervenire con un articolo per facilitare la loro lettura. Comunque con un po’ di sforzo il lettore dovrebbe essere in grado di rimettere insieme la corretta sequenza.
Dalla lettura dell’ordinanza emerge un passaggio essenziale : ” – che, quanto al merito della controversia, il gravame mette in evidenza profili di potenziale fondatezza della pretesa azionata.
Nella pratica l’ordinanza non doveva decidere sul merito della questione ma evidentemente i giudici un’occhiatina l’hanno data tanto da affermare che prima facie i motivi del ricorso manifestano una potenziale fondatezza. Anche questo mi sembra un passaggio rilevante.
Aggiungo una cosa correlata sotto l’aspetto della legittimazione ma diversa per oggetto affrontato . Nell’ordinanza del Tar, l’Istituto è stato dichiarato soggetto legittimato ad agire a tutela di un interesse pubblico. Nell’osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare è pubblicata la sentenza del Tar della Toscana https://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2021/07/tar-toscana-1119-2021.pdf?_waf=2 che non ha riconosciuto il Comitato Aria quale soggetto legittimato, in quanto non registrato negli elenchi del Ministero dell’Ambiente . La mancata ammissione non significa che quanto addotto da Aria non fosse fondato, ma più semplicemente che non era legittimato ad intervenire in quanto soggetto non iscritto negli elenchi come portatore d’interessi comuni, per cui non si è entrati nel merito delle questioni addotte dal Comitato. Dall’altro lato credo, ma non ne sono certa, che il Comitato Aria si sia attivato per l’iscrizione.
Vorrei sottolineare due passaggi della sentenza che risultano “tradotti in base all’opportunismo ” nell’articolo di Prima Pagina 1) “il ricorrente non ha documentato di fare dell’auditorium un utilizzo tale da non poter essere sostituito, nelle more del giudizio, dai locali alternativi offerti dal Comune con la nota indirizzata all’Istituto “Graziano da Chiusi” (la sala “San Francesco”), la cui messa a disposizione è stata rinnovata in giudizio nei diretti confronti dell’I.I.S.”Valdichiana”. Non significa che all’Istituto sia stata negata “La Villetta” ma cosa significa ? L’argomento in esame non è quello di statuire quanto l’Istituto Valdichiana abbia necessità della Villetta , l’argomento in esame è la legittimità degli atti attraverso i quali si è espressa la P.A , pertanto il TAR ha stabilito con ordinanza che NELLE MORE DEL GIUDIZIO , quindi in attesa del giudizio, all’Istituto dovrà essere esser messo a disposizione San Francesco , qualora ne abbia la necessità. E’ come dire , poichè l’udienza di merito è rimandata a gennaio e Tu Istituto stai tutelando un Tuo interesse legittimo ma non mi hai documentato un immediata necessità di utilizzo della Viletta , in attesa di statuire definitivamente sulla questione verificando se gli atti della P.A sono legittimi o meno , faccio si che Tu Istituto abbia la disponibilità temporanea di un altro locale perchè “è probabile” che Ti occorra 2) “le opere da eseguirsi sull’auditorium “La Villetta” ad opera della Fondazione controinteressata appaiono per lo più di natura manutentiva e sono, comunque, agevolmente REVERSIBILI” ed il giornalista aggiunge ” e quindi non le blocca. La Fondazione Lombardi può continuare a farle.” Definizione della parola REVERSIBILE reversìbile – Che può essere invertito, che può tornare indietro fino allo stato e alle condizioni iniziali”. Poiche’ la Fondazione ha dichiarato di aver messo in atto solo delle operazioni di tinteggiatura e poco più il TAR ha considerato tali interventi solo di tipo manutentivo per cui non atti alla trasformazione della destinazione d’uso dell’immobile (che si ricorda è “sala conferenze-auditorium”) da qui l’immobile può ritornare facilmente allo stato iniziale qualora il Tar si pronunciasse in favore del ricorso. Non mi sembra che ciò contenga un’autorizzazione alla continuazione dei lavori.
Bravissimo Paolo, il tuo articolo è molto più approfondito e corretto di quello uscito su Primapagina che omette molto ed evidenzia solo ciò che fa comodo a chi ostinatamente vuole, ancora, difendere l’ex Sindaco