Interrogazione di Chiusi Futura su SDM depositata il 23 maggio 2023

Pubblicato il 23 Maggio 2023 da pscattoni

Di seguito il testo dell’interrogazione a firma di Lucia Lelli e Francesca Capuccini

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CHIUSI

OGGETTO: INTERROGAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI CESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE ALLA SOCIETA’ S.D.M.

Premesso che:

  1. il Comune di Chiusi ha ceduto alla Società S.D.M. s.r.l. il diritto di superficie su due aree adibite a parcheggio per la realizzazione e gestione di pensiline di copertura con impianto fotovoltaico integrato rispettivamente presso la Multisala in loc. Querce al Pino e presso l’area sportiva di Montallese;
  2. la cessione del diritto di superfice è avvenuta con apposito contratto stipulato in data 28 febbraio 2014 n. Rep.4021 tra il Comune di Chiusi e la Società S.D.M. s.r.l. ;
  3. all’alinea 16 delle Premesse del citato Contratto il Comune di Chiusi, con Delibera di Giunta n. 23 del 4 febbraio 2014 ha preso atto della:
    1. rinuncia all’acquisto del diritto di superfice della Società Solar Mind s.r.l. pro-quota indivisa
    2. volontà della Società S.D.M. s.r.l. di acquistare per intero il diritto di superficie di tutte le aree interessate, “avendo sostenuto in via esclusiva le spese necessarie alla realizzazione delle opere”;
  4. all’art. 2 (oggetto) si stabilisce, tra l’altro, che sono a carico esclusivo della S.D.M. s.r.l. tutte le pratiche di accatastamento degli impianti;
  5. all’art. 3 (durata e immissione in possesso) di detto contratto, dando atto che “tutti gli impianti fotovoltaici sono stati attivati alla data del 29 marzo 2013” il Comune di Chiusi concede il diritto di superficie delle aree per 20 anni con durata fino al 29 marzo 2033;
  6. all’art. 7 (corrispettivo), si stabilisce, tra l’altro, che il mancato pagamento anche di una annualità costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. con consequenziale trasferimento della proprietà dell’impianto al Comune di Chiusi;
  7. all’art. 10 (obblighi del concessionario) la Società S.D.M. si impegnava, tra l’altro, a trasmettere al concedente tutta la documentazione inerente la completa e corretta realizzazione delle opere e degli impianti;
  8. all’art. 15 (risoluzione del contratto) si stabilisce, tra le altre, che:
    1. causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 sarà il mancato pagamento di una annualità del corrispettivo per la cessione del diritto di superficie;
    2. a seguito della risoluzione del contratto il Comune la piena proprietà delle aree e potrà valutare la scelta tra le opzioni del successivo art. 16 che, alla lettera c) prevede l’acquisizione da parte del Comune della piena proprietà delle pensiline, degli impianti fotovoltaici integrati e di tutte le parti impiantistiche elettriche senza che nulla possa essere richiesto dalla Società S.D.M. s.r.l.. In tutti i casi di acquisizione degli impianti da parte del Comune quest’ultimo subentrerà alla S.D.M. s.r.l. nel diritto ai proventi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica e a beneficiare delle tariffe incentivanti senza che la S.D.M. possa vantare alcun tipo di credito neppure a titolo di indennizzo;
  9. i terreni oggetto di cessione risultano ancora oggi accatastati al Catasto Terreni del Comune di Chiusi, contrariamente a quanto prevede la normativa di riferimento che stabilisce, in caso di installazione di pannelli fotovoltaici, il loro passaggio al Catasto Fabbricati con conseguente Variazione della Categoria Catastale in D/1 opifici.

Per tutto quanto precede

Si interroga il Sindaco e Giunta per sapere:

  1. Verificato che al momento della stipula del Contratto (art. 3) il Comune era conoscenza che gli impianti erano completamente ultimati e funzionanti da 11 mesi e che pertanto avrebbero dovuto necessariamente essere state espletate ed ultimate da tempo tutte le pratiche amministrative ed autorizzative del caso, perché il Comune ha comunque stipulato il contratto di cessione in assenza della obbligatoria Variazione Catastale (Passaggio al Catasto Urbano e variazione della Categoria catastale da agricole a D/1) di tutte le Particelle interessate alla cessione del diritto di superficie, variazione propedeutica alla applicazione dell’IMU?
  2. Perché il Comune non ha esercitato il diritto di risoluzione del contratto dopo il mancato pagamento dei canoni della prima annualità come previsto dal contratto?