Diritti dei consiglieri comunali. Il diritto di accesso e di presentazione di interrogazioni dei consiglieri comunali

di Elona Kerengi

Il diritto di accesso alle notizie e alle informazioni dei consiglieri comunali e provinciali è riconosciuto dal Testo Unico degli Enti Locali, il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dall’articolo 43 comma 2 primo cpv, secondo il quale “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.
Il diritto di accesso è un diritto non condizionato e si riferisce a tutti gli atti che possono essere di utilità all’espletamento del mandato dei consiglieri, sia quale manifestazione di controllo dell’operato della P.A., sia con riferimento alla piena conoscenza dell’operato dell’Amministrazione.
La giurisprudenza (CdS sentenza n. 1928/2018) ha chiarito che il diritto di accesso del consigliere non può essere sacrificato per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi (non ci si può dunque nascondere dietro alla Privacy), atteso che l’art. 43 comma 2, TUEL prevede lo strumento del segreto dei Consiglieri nei casi specificamente determinati dalla legge

L’art. 43 del d. lgs. n. 267/2000 al comma 3 riconosce ai consiglieri comunali la facoltà di presentare ‘interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo’, a cui sindaco o gli assessori da esso delegati, devono dare risposta entro 30 giorni. L’ente non potrà esimersi dal fornire risposta alle interrogazioni nei tempi previsti, seppur il termine di 30 giorni non si ritenga perentorio.
La mancata risposta alle interrogazioni dei Consiglieri comunali costituisce una compromissione del proprio diritto ad esercitare tempestivamente ed efficacemente il mandato consiliare anche quale rappresentanza della cittadinanza. Ciò alla luce del fatto che la P.A. è tenuta a riscontrare tali istanze non solo per questioni di correttezza istituzionale ma anche al fine di chiarire le linee di indirizzo del Governo cittadino ed orientare così al meglio le azioni dei consiglieri.
Entrambi i diritti mirano a consentire l’esercizio di un voto consapevole in sede di Consiglio quale espressione del principio democratico dell’autonomia degli enti locali e della rappresentanza della collettività.

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3 risposte a Diritti dei consiglieri comunali. Il diritto di accesso e di presentazione di interrogazioni dei consiglieri comunali

  1. Bonella Martinozzi scrive:

    Non si può dire che anche l’altra interrogazione depositata fin dal 22/01/2021 non riguardi l’attività dell’amministrazione comunale trattandosi della verifica dei presupposti necessari ai fini del diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’Ente.

  2. Luca Scaramelli scrive:

    Nel consiglio comunale di oggi ha detto che le interrogazioni non riguardavano l’attivita dell’amministrazione comunale. Nella nostra interrogazione chiedevamo per quali motivi è stato conferito un incarico ad un avvocato per 2900 euro per valutare eventuali azioni legali a tutela dell’amministrazione comunale. Mi chiedo come sia possibile non considerare questo argomento materia riguardante il comune. Non chiedevo nomi di persone come ha erroneamente affermato il Sindaco.
    Giorgio (Cioncoloni), sulla conoscenza del regolamento basta vedere che ieri pur essendo venuto a mancare il numero legale hanno continuato per un buon quarto d’ora a svolgere i punti all’ordine del giorno.

  3. Giorgio Cioncoloni scrive:

    Il Regolamento del Consiglio Comunale di Chiusi, che il sindaco, in quanto presidente, dovrebbe conoscere a memoria, agli art. 52 e 53 prevede che le interrogazioni e le interpellanze dei consiglieri devono essere poste all’ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.
    Il Presidente può solo rifiutarsi di prendere in considerazione quelle redatte in termini sconvenienti o relative ad argomenti che esulano dalla competenza dell’Amministrazione Comunale, come previsto dall’art 55.
    All’art. 30 prevede poi che, sulle comunicazioni del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti, può intervenire per associarsi o dissentire ed eventualmente presentare proposte o mozioni.
    Questo il nostro sindaco non lo ha mai permesso, affermando, con i suoi consueti toni arroganti, che non era contemplato dal regolamento, e nelle rare volte in cui lo ha autorizzato lo ha fatto dicendo che era una sua concessione invece che il riconoscimento di un diritto del consigliere.
    Questo dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la sua ignoranza in materia e la sua incapacità a presiedere un alto consesso democratico di rappresentanti dei cittadini, svilendo in tal modo l’importanza stessa dell’istituzione cittadina per eccellenza. Non meno responsabili sono i suoi colleghi della maggioranza che mai si sono opposti a tali comportamenti e sempre li hanno avallati.

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