Bettollini e Santelli stesso errore sulle riaperture

di Paolo Scattoni

Con la sentenza di ieri del TAR della Calabria possiamo chiudere la polemica nata con la ordinanza poi annullata di Bettollini che autorizzava le prestazioni a domicilio di barbieri e parrucchieri.

Qui abbiamo già pubblicato un post con alcuni stralci di un esperto di diritto amministrativo. Lo stesso esperto oggi mi invia la sentenza del TAR con la quale si annulla l’ordinanza della presidenza della Giunta regionale della Calabria. Ha evidenziato in neretto la parte della sentenza che in qualche modo risponde a un commento “giustificatorio” sull’operato del sindaco Bettollini.


La prima sezione del Tar Calabria con sentenza 841/2020 ha accolto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri ed ha annullato l’ordinanza del 29 aprile emessa dalla governatrice Santelli. Come noto, quest’ultima, al contrario di quanto stabilito nel Dpcm del 26 aprile, aveva consentito “nel territorio della Regione Calabria, la ripresa dell’attività di ristorazione, non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al tavolo, purché all’aperto e nel rispetto di determinate precauzioni di carattere igienico sanitario”.

Dopo qualche ora di camera di consiglio, i Giudici hanno dato ragione al ministro Boccia che aveva definito il provvedimento della Santelli illegittimo”, “carente e lacunoso” oltre che affetto da “difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà e non proporzionalità”

Quello che qui conta è il percorso motivazionale del Tar che ha colto l’occasione per precisare che:

le restrizioni dovute alla necessità di contenere l’epidemia sono state adottate, e vengono in questa seconda fase rimosse, gradualmente, in modo che si possa misurare, di volta in volta, la curvatura assunta dall’epidemia in conseguenza delle variazioni nella misura delle interazioni sociali.

Un tale modus operandi appare senza dubbio coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria quale quello in atto, dovuta alla circolazione di un virus, sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità scientifica.

Si badi, che detto principio, per cui ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655), deve necessariamente presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione (Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5)”

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