SDM. Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 30/05/2023


LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 18.01.2013 veniva approvato il bando di asta pubblica per la concessione del diritto di superficie ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di pensiline fotovoltaiche sulle seguenti aree:
– Parcheggio Multisala in loc. Querce al Pino
– Parcheggio area sportiva in loc. Montallese
– Parcheggio ex area Binaglia
– in data 18.01.2013 veniva pubblicato all’Albo Pretorio il bando di gara sopra descritto, per il quale, all’art. 2 “Corrispettivo e modalità di pagamento”, era previsto l’importo minimo del corrispettivo spettante all’Amministrazione comunale, fissato in Euro 10,00 (dieci) mensili per ogni kWp
dell’impianto, oltre Iva di legge;
– con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 14.02.2013 veniva approvato il verbale di gara in data 8 febbraio 2013 relativo alla concessione del diritto di superficie sulle aree sopra indicate ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di pensiline fotovoltaiche sui citati parcheggi pubblici dal quale risulta aggiudicataria la società S.D.M. che ha presentato in sede di gara l’offerta economica di Euro 10,00 per ogni kWp effettiva dell’impianto;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 25.02.2013 con la quale veniva assegnato a S.D.M. s.r.l. il diritto di superficie ai fini della progettazione, realizzazione e gestione di pensiline fotovoltaiche sulle aree di cui sopra;
Visto il contratto rep. n. 4021 del 28.02.2014 sottoscritto con S.D.M. s.r.l. concernente la concessione per la durata di anni venti del diritto di superficie su alcune aree di proprietà comunale per la realizzazione di impianti fotovoltaici (parcheggio multisala e parcheggio area sportiva);
Rilevato che il contratto sopra descritto prevede la corresponsione al Comune di Chiusi di un corrispettivo annuale per la durata di anni venti;
Visto il decreto ingiuntivo n. 1270/2017 emesso dal Tribunale di Siena il 15.08.2017 e depositato in data 18.08.2017, notificato in data 11.10.2017, con il quale è stato ingiunto alla S.D.M. s.r.l. di pagare al Comune di Chiusi la somma di Euro 130.047,12 oltre interessi legali di mora nella misura richiesta dalla data di intimazione al saldo e alle spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.135,00 per compenso di avvocato ed Euro 406,50 per spese vive, nonché spese generali CPA ed Iva come per legge;
Vista la sentenza n. 863/2020 del 18 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Siena ha: i) rigettato l’opposizione proposta da S.D.M. s.r.l. avverso il suddetto decreto ingiuntivo che è stato, pertanto, confermato e dichiarato definitivamente esecutivo; ii) condannato la parte opponente S.D.M. s.r.l. a
rimborsare alla parte opposta Comune di Chiusi le spese processuali liquidate in €. 11.810,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese e oneri di legge;
Considerato che:
– l’Amministrazione Comunale ha tentato di risolvere la controversia in via bonaria consentendo a controparte di formulare una proposta di estinzione rateale del debito; a tal fine, hanno avuto luogo
numerosi incontri (anche in videoconferenza) e colloqui telefonici a partire dal mese di luglio 2022, ad alcuni dei quali ha partecipato il legale dell’Ente (avv. Laura Attanasi);
– nell’ambito delle negoziazioni, l’Amministrazione ha formulato con nota prot. n. 18623 del 29.11.2022 una proposta transattiva che prevedeva, in sintesi, la risoluzione consensuale del contratto e degli
affidamenti in corso, la cessazione del diritto di superficie e, quindi, il rientro immediato nella piena disponibilità dell’Ente degli impianti e manufatti insistenti sulle aree di cui alla deliberazione della G.C. n. 56 del 25.02.2013 e contestuale trasferimento in capo all’Ente delle convenzioni sottoscritte da S.D.M. con il G.S.E. per detti impianti, nonché il graduale recupero da parte dell’Ente di quanto avrebbe prodotto la concessione del diritto di superficie.

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– successivamente, è stato riscontrato l’interesse di un’impresa che opera sul territorio comunale di rilevare gli impianti, previo accollo del debito pregresso del concessionario nei confronti dell’Ente;
– nessuna delle proposte formulate è stata ad oggi accettata dal concessionario;
Preso atto che la società S.D.M. s.r.l. (concessionaria) non ha adempiuto all’obbligo contrattuale di corresponsione del canone annuale per un importo complessivo di Euro 426.384,00 (oltre iva), per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2022;
Rilevato che il contratto rep. n. 4021 del 28.02.2014 contempla all’art. 15 la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di inadempimento per mancato pagamento, nei termini previsti, di n. 1 annualità del canone concessorio;
Ritenuto di non poter ulteriormente differire la risoluzione del contratto e la conseguente acquisizione al patrimonio dell’Ente degli impianti e i manufatti realizzati dal concessionario sul terreno concesso in
diritto di superficie;
Visti pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi,
d e l i b e r a
1. di procedere alla risoluzione per inadempimento della concessione in diritto di superficie a S.D.M. s.r.l. sulle aree di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 25.02.2013 per mancato pagamento del canone annuale per complessivi Euro 426.384,00, di cui Euro 350.179,20 (oltre iva) per le aree di cui al contratto rep. n. 4021 del 28.02.2014 (parcheggio multisala e parcheggio area sportiva) ed Euro 76.204,80 (oltre iva) per l’altra area (parcheggio ex area Binaglia), avvalendosi della clausola risolutiva espressa riportata all’art. 15 del contratto rep. n. 4021/2014;
2. di acquisire al patrimonio dell’Ente gli impianti ed i manufatti realizzati da S.D.M. s.r.l. (concessionario) sui terreni concessi in diritto di superficie con il contratto sopra indicato nonché sul parcheggio pubblico posto nell’ex area Binaglia, per estinzione del diritto di superficie;
3. di dare mandato ai competenti Responsabili di Settore per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza inerenti e conseguenti la presente deliberazione.
Quindi, con separata votazione, successivamente la Giunta, con voti unanimi:
delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000