Libertà di espressione

NORMATIVA NAZIONALE E SOVRANAZIONALE

La Libertà di Espressione

Carta Costituzionale entrata in vigore il 1° gennaio 1948, afferma Art. 21: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea delle Nazioni Unite (assemblea di cui l’Italia fa parte dal 1954), all’articolo 19 afferma: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto 1955 n. 848) all’articolo 10 (Libertà di espressione) afferma: «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità e senza riguardo alla nazionalità. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».

Il Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici (firmato il 19 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881) all’articolo 19 afferma: «Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che, però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica».

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (legge 27 maggio 1991 n. 176) all’articolo 13 afferma: «Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere o di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale scritta, stampata od artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo».

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del dicembre 2001 all’articolo 11 afferma:

1.Ogni persona ha diritto alla liberta di espressione. Tale diritto include la liberta di opinione e la liberta di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorita pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La liberta dei media e il loro pluralismo sono rispettati

Costituzione Europea – I principi affermati nella “Carta dei diritti fondamentali” dell’Unione europea (o “Carta di Nizza”, 7-9 dicembre 2001) dal 1° dicembre 2009, con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, fanno parte della Costituzione Europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiani. L’articolo 6 della Costituzione europea così recita: 1. L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.

Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati.

I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.

2. L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati.

3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali”.