{"id":40579,"date":"2022-12-27T22:31:20","date_gmt":"2022-12-27T21:31:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.chiusiblog.it\/?page_id=40579"},"modified":"2022-12-27T22:31:20","modified_gmt":"2022-12-27T21:31:20","slug":"villetta-sentenza-24-dicembre","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.chiusiblog.it\/?page_id=40579","title":{"rendered":"Villetta sentenza 24 Dicembre"},"content":{"rendered":"\n<p>Pubblicato il 24\/12\/2022\n\n\n<\/p>\n\n\n\n<p>N. 01526\/2022 REG.PROV.COLL.<\/p>\n\n\n\n<p>N. 01146\/2021 REG.RIC.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/portale\/pages\/istituzionale\/visualizza\/stemma.jpg\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<h1>REPUBBLICA ITALIANA<\/h1>\n\n\n\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Toscana<\/p>\n\n\n\n<p>(Sezione Terza)<\/p>\n\n\n\n<p>ha pronunciato la presente<\/p>\n\n\n\n<p>SENTENZA<\/p>\n\n\n\n<p>sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2021, proposto da <br>Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana Redi &#8211; Marconi &#8211; Einaudi &#8211; Castelli, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore<\/em>,\n rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Batino ed Elona Kerengi, \ncon domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br>\n<\/p>\n\n\n\n<p>contro<\/p>\n\n\n\n<p>Comune di Chiusi, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore<\/em>,\n rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Armenante, con domicilio\n digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso\n lo studio dell\u2019avvocato Flavio Corsinovi in Firenze, via Federico \nd&#8217;Antiochia 14; <br>Provincia di Siena, non costituita in giudizio; <br>\n<\/p>\n\n\n\n<p>nei confronti<\/p>\n\n\n\n<p>Fondazione Antonio Lombardi Onlus, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore<\/em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Fabbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br>\n<\/p>\n\n\n\n<p>per l&#8217;annullamento<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale n. \n102\/2021 datata 02.07. 2021 pubblicata in data 05.07.2021 con oggetto \n\u201cAvviso a manifestare interesse per la cessione in comodato \ndell&#8217;auditorium \u201cLa Villetta\u201d di propriet\u00e0 comunale sito a Chiusi in via\n della Villetta n. 3\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; del relativo avviso di manifestazione di interesse \ndel 02.07.2021 (pubblicato in pari data) gi\u00e0 prima della deliberazione \nsopra impugnata; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; della deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del\n 15.07.2021 con oggetto \u201cBando per la concessione in comodato d&#8217;uso \ndell&#8217;auditorium &#8216;La Villetta&#8217; di propriet\u00e0 comunale sito in Chiusi Citt\u00e0\n in Via della Villetta n. 3 &#8211; Indirizzi &#8211; Approvazione\u201d e il relativo \nbando pubblicato il 16.07.2021;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; della determinazione numero di registro generale 986\n del 25.08.2021, proposta di settore n. 118 del 25.08.2021, pubblicata \nin pari data, avente ad oggetto \u201cBando Pubblico per la concessione in \ncomodato d&#8217;uso gratuito dell&#8217;auditorium \u201cLa Villetta\u201d di propriet\u00e0 \ncomunale sito in Chiusi Citt\u00e0 in Via della Villetta n. 3 &#8211; Indirizzi &#8211; \nAggiudicazione\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; del verbale di gara di aggiudicazione provvisoria in\n data 17.08.2021 come si apprende dalla determinazione n. 986\/2021 e che\n per espressa previsione ivi contenuta avrebbe dovuto essere allegato \nalla determinazione in questione ma ad oggi non allegato n\u00e9 pubblicato. <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; della determinazione numero di registro generale \n1079 del 14.09.2021, proposta di settore n. 131 del 14.09.2021, \npubblicata in pari data, avente ad oggetto \u201cBando Pubblico per la \nconcessione in comodato d&#8217;uso gratuito dell&#8217;auditorium \u201cLa Villetta\u201d di \npropriet\u00e0 comunale sito in Chiusi Citt\u00e0 in Via della Villetta n. 3 \u2013 \nIndirizzi \u2013 Aggiudicazione definitiva\u201d;<\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<\/p>\n\n\n\n<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chiusi e della controinteressata Fondazione Antonio Lombardi Onlus;<\/p>\n\n\n\n<p>Visti tutti gli atti della causa;<\/p>\n\n\n\n<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 novembre \n2022 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come \nspecificato nel verbale;<\/p>\n\n\n\n<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br><\/p>\n\n\n\n<p>FATTO e DIRITTO<\/p>\n\n\n\n<p>1. L\u2019Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana \n\u201cRedi \u2013 Marconi \u2013 Einaudi \u2013 Caselli\u201d, con sede in Chiusi, espone di \nsvolgere la propria attivit\u00e0 in parte presso locali di propriet\u00e0 della \nProvincia di Siena e in parte presso l\u2019auditorium \u201cLa Villetta\u201d, di \npropriet\u00e0 del Comune di Chiusi, che lo avrebbe messo a disposizione del \npolo scolastico \u201cEinaudi \u2013 Marconi\u201d in virt\u00f9 dell\u2019accordo di programma \nstipulato il 28 aprile 1999 con la Provincia. L\u2019auditorium sarebbe \nutilizzato, fra l\u2019altro, per le riunioni del collegio dei docenti.<\/p>\n\n\n\n<p>Con istanza del 17 giugno 2021, la Fondazione Lombardi\n Onlus \u2013 la quale aveva gi\u00e0 temporaneamente beneficiato dei locali posti\n al terzo piano dello stabile di via Santo Stefano 44, occupato \ndall\u2019Istituto Valdichiana \u2013 ha chiesto al Comune di poter usufruire in \ncomodato quinquennale dell\u2019auditorium \u201cLa Villetta\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>Il Comune, a seguito dell\u2019istanza, ha pubblicato un \navviso finalizzato a verificare l\u2019esistenza di altri soggetti \ninteressati alla concessione in comodato dell\u2019auditorium. L\u2019avviso \nprecisava trattarsi di una mera indagine di mercato, non impegnativa per\n l\u2019amministrazione procedente. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Istituto ricorrente ha aderito alla manifestazione \ndi interesse per confermare la persistenza delle esigenze che a suo \ntempo avevano giustificato la sottoscrizione dell\u2019accordo di programma. \nAltra manifestazione di interesse \u00e8 stata presentata dalla Fondazione \nLombardi. <\/p>\n\n\n\n<p>Il Comune ha quindi deliberato e approvato il bando \nper la concessione in comodato dell\u2019auditorium, suscitando la reazione \ndell\u2019Istituto Valdichiana, che ne chiedeva il ritiro in autotutela. \nNondimeno, la procedura per l\u2019affidamento del contratto veniva esperita e\n si concludeva con provvedimento del 14 settembre 2021, recante \nl\u2019aggiudicazione definitiva in favore della Fondazione Lombardi, la \nquale, in pari data, sottoscriveva il contratto di comodato. <\/p>\n\n\n\n<p>1.1. La sequenza di atti e provvedimenti adottati dal \nComune di Chiusi e meglio elencati in epigrafe, a partire \ndall\u2019approvazione dell\u2019avviso a manifestare interesse fino \nall\u2019aggiudicazione definitiva del comodato, sono impugnati dall\u2019Istituto\n Superiore Valdichiana, che ne chiede l\u2019annullamento al giudice \namministrativo con riserva di agire dinanzi al giudice ordinario per \nsentir annullare, ovvero dichiarare la nullit\u00e0, o l\u2019inefficacia, del \ncontratto di comodato intercorso fra il Comune e la Fondazione Lombardi.\n <\/p>\n\n\n\n<p>1.2. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al gravame, il Comune di Chiusi e la controinteressata. <\/p>\n\n\n\n<p>1.3. Nella camera di consiglio del 9 novembre 2021, il collegio ha respinto per difetto del <em>periculum in mora<\/em>\n la domanda cautelare formulata con il ricorso, al contempo ordinando \nall\u2019Istituto Valdichiana di chiamare in giudizio la Provincia di Siena <em>ex<\/em> artt. 28 co. 3 e 51 c.p.a.. <\/p>\n\n\n\n<p>La Provincia, ritualmente intimata, non si \u00e8 costituita. <\/p>\n\n\n\n<p>1.4. Successivamente, \u00e8 intervenuta da parte della \nFondazione Lombardi la rinuncia alla concessione, a norma dell\u2019art. 8 \ndel contratto di comodato. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019udienza pubblica dell\u201911 ottobre 2022, gi\u00e0 fissata, \u00e8\n stata pertanto differita su istanza dell\u2019Istituto ricorrente e del \nComune al solo scopo di consentire alle parti di definire bonariamente \nla lite pendente. <\/p>\n\n\n\n<p>In assenza di accordo, la causa \u00e8 stata discussa e trattenuta per la decisione nell\u2019udienza dell\u20198 novembre 2022. <\/p>\n\n\n\n<p>2. Come riferito in narrativa, la controinteressata \nFondazione Lombardi Onlus ha rinunciato, in corso di causa, alla \nconcessione in comodato dell\u2019auditorium \u201cLa Villetta\u201d, che costituisce \nl\u2019oggetto degli atti e provvedimenti comunali qui impugnati. <\/p>\n\n\n\n<p>La circostanza sopravvenuta ha occasionato un \ntentativo di composizione bonaria della controversia che, tuttavia, non \u00e8\n andato a buon fine. L\u2019Istituto scolastico Valdichiana, non essendo \nstato reimmesso nella disponibilit\u00e0 dell\u2019auditorium, ha confermato il \nproprio persistente interesse all\u2019impugnativa e chiamato il collegio a \nscrutinarne il merito.<\/p>\n\n\n\n<p>3. Le censure dedotte avverso l\u2019operato del Comune di \nChiusi investono, in primo luogo, la scelta di disporre di un bene gi\u00e0 \nattribuito in uso all\u2019Istituto Valdichiana in forza dell\u2019accordo di \nprogramma del 1999, pur in assenza di valide ragioni di interesse \npubblico per disattendere gli impegni assunti con quell\u2019accordo, ancora \nefficace e ciononostante colpevolmente ignorato dall\u2019amministrazione \nprocedente. <\/p>\n\n\n\n<p>A essere viziate, in seconda battuta, sarebbero la \nprocedura per la manifestazione di interesse e la consequenziale \nprocedura per la selezione del soggetto cui concedere in comodato \nl\u2019auditorium \u201cLa Villetta\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019avviso per la manifestazione di interesse sarebbe \nstato carente di qualsivoglia indicazione circa i requisiti \nprofessionali dei destinatari dell\u2019avviso stesso, i criteri di \naggiudicazione, i criteri di selezione delle manifestazioni di \ninteresse. Sarebbe altres\u00ec mancata la pubblicazione dell\u2019avviso nella \nsezione \u201cTrasparenza\u201d, sottosezione \u201cBandi e contratti\u201d, del sito web \ndel Comune. <\/p>\n\n\n\n<p>Il bando della procedura di selezione del comodatario,\n dal canto suo, avrebbe individuato in termini pi\u00f9 restrittivi, rispetto\n alla manifestazione di interesse, sia i potenziali partecipanti, sia le\n finalit\u00e0 cui adibire l\u2019immobile. Questo avrebbe impedito all\u2019Istituto \nricorrente di partecipare alla selezione, riservata a soggetti promotori\n di attivit\u00e0 di tipo didattico\/formativo post diploma o post laurea, per\n l\u2019utilizzo dell\u2019auditorium come sede \u201cassociativa\u201d o di \u201cattivit\u00e0 \nassociative\u201d. Presupposto necessario per poter aspirare alla concessione\n dell\u2019auditorium sarebbe stato, secondo il bando, il suo utilizzo per \nfinalit\u00e0 non istituzionali, proprio all\u2019opposto delle esigenze \u2013 di \nstampo istituzionale e costituzionale \u2013 delle quali \u00e8 portatore \nl\u2019Istituto Valdichiana. Inoltre la previsione di un indennizzo per il \ncaso di revoca della concessione, contenuta sia nella determina di \nindizione della procedura, sia nel contratto stipulato dalla Fondazione \nLombardi, non sarebbe compatibile con i supposti benefici collettivi che\n dovrebbero giustificare il ricorso alla concessione in comodato. <\/p>\n\n\n\n<p>Infine, la mancata pubblicazione della procedura di \ngara, del verbale della commissione preposta alla scelta del \ncomodatario, delle verifiche sulla documentazione da allegare alla \ndomanda di partecipazione, delle attivit\u00e0 da svolgersi nei locali \ndell\u2019auditorium, del numero dei partecipanti alla selezione e dei \nrelativi punteggi, impedirebbero qualsiasi controllo formale e \nsostanziale degli atti comunali. <\/p>\n\n\n\n<p>I rilievi cos\u00ec riassunti evidenzierebbero, ad avviso \ndell\u2019Istituto ricorrente, plurimi profili di illegittimit\u00e0 e, \nsegnatamente: <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la violazione dei principi di economicit\u00e0, \nefficacia, imparzialit\u00e0, parit\u00e0 di trattamento, trasparenza, \nproporzionalit\u00e0, tutela dell\u2019ambiente ed efficienza energetica a tutela \ndella concorrenza e del mercato, in dispregio dei quali il Comune di \nChiusi avrebbe irragionevolmente posto nel nulla l\u2019accordo di programma \ndel 1999 a vantaggio di una procedura \u201ctagliata su misura\u201d della \nFondazione controinteressata; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; il difetto di istruttoria e di motivazione circa le \nragioni di interesse generale che hanno indotto il Comune ad aderire \nall\u2019istanza della Fondazione Lombardi e che dovrebbero essere prevalenti\n su quelle che a suo tempo avevano condotto alla sottoscrizione \ndell\u2019accordo di programma del 1999, al quale oltretutto gli atti e \nprovvedimenti impugnati non farebbero alcun riferimento; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; la contraddittoriet\u00e0 insita nell\u2019adozione di \ndeterminazioni palesemente contrarie e incompatibili con quelle \nprecedentemente assunte dal Comune relativamente al medesimo bene, senza\n procedere \u2013 previo coinvolgimento di tutti i soggetti interessati \u2013 \nalla revoca e\/o all\u2019annullamento di queste ultime e, segnatamente, \ndell\u2019adesione all\u2019accordo di programma del 1999. Illegittima sarebbe \nanche la previsione, nel contratto di comodato, di un indennizzo \nautomatico e in misura fissa per il caso di revoca della concessione; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8211; lo sviamento consistito nel sottrarre alla fruizione\n della comunit\u00e0 scolastica locale un bene per destinarlo, senza una \nplausibile motivazione, a un soggetto privato. <\/p>\n\n\n\n<p>Il Comune di Chiusi eccepisce in via pregiudiziale il \ndifetto di rappresentanza processuale dell\u2019Istituto ricorrente, che \navrebbe dovuto avvalersi del patrocinio dell\u2019Avvocatura dello Stato e \nnon di professionisti del libero foro, ai sensi dell\u2019art. 14 co. 7-<em>bis<\/em> del d.P.R. n. 275\/1999 in materia di autonomia scolastica. <\/p>\n\n\n\n<p>Eccepisce altres\u00ec il difetto di legittimazione attiva \ndell\u2019Istituto Valdichiana, estraneo al pi\u00f9 volte menzionato accordo di \nprogramma del 1999 fra Comune e Provincia di Siena, nonch\u00e9 la mancata \nintegrazione del contraddittorio nei confronti di quest\u2019ultima. <\/p>\n\n\n\n<p>Ancora, il Comune sostiene che l\u2019Istituto sarebbe \nsfornito dell\u2019interesse a impugnare gli atti della procedura per la \nconcessione in comodato dell\u2019auditorium, alla quale non ha partecipato, \nfacendovi acquiescenza. N\u00e9 vi sarebbero clausole del bando impeditive \ndella partecipazione. <\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso, infine, sarebbe tardivo quanto \nall\u2019impugnazione dell\u2019avviso per la manifestazione di interesse e al \nbando di gara, perch\u00e9 proposto in violazione del termine dimidiato \nprevisto per l\u2019impugnativa degli atti delle procedure di affidamento di \ncontratti pubblici. <\/p>\n\n\n\n<p>3.1. Le eccezioni sono infondate. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019art. 14 co. 7-<em>bis<\/em> del d.P.R. n. 275\/1999 \nstabilisce che l\u2019Avvocatura dello Stato continua ad assumere la \nrappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le \nautorit\u00e0 giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni \namministrative e speciali, di tutte le istituzioni scolastiche cui \u00e8 \nstata attribuita l\u2019autonomia e la personalit\u00e0 giuridica. Si tratta di un\n caso di patrocinio obbligatorio, in quanto tale derogabile solo per \nragioni assolutamente eccezionali, secondo la procedura disciplinata \ndall\u2019art. 5 R.D. n. 1611\/1933. <\/p>\n\n\n\n<p>Dal combinato disposto delle norme appena citate, si \nricava che l\u2019esercizio della facolt\u00e0 di derogare al patrocinio \nobbligatorio dell\u2019Avvocatura statale \u00e8 subordinato innanzitutto \nall\u2019adozione di una delibera dell\u2019istituzione scolastica interessata, la\n quale dia conto delle ragioni che impongono la deroga. Gli eventuali \nvizi di tale delibera, in punto di difetto di motivazione e di \ninosservanza delle modalit\u00e0 procedurali dettate dall\u2019art. 5 R.D. n. \n1611\/1933, non sono tuttavia sindacabili incidentalmente in sede di \nverifica della validit\u00e0 della procura alle liti, ma richiedono una \nspecifica impugnazione, mancando la quale il provvedimento continua a \nprodurre i suoi effetti in conformit\u00e0 ai principi generali (cfr. Cons. \nStato, sez. III, 21 ottobre 2020, n. 6366; Cass. civ., sez. I, 6 \ndicembre 2013, n. 27382). <\/p>\n\n\n\n<p>Nella specie, il Consiglio d\u2019istituto dell\u2019I.S.S. \nValdichiana nella seduta del 27 settembre 2021 ha deliberato di \nattivarsi per promuovere la presente impugnativa dinanzi al T.A.R. \nToscana e di affidare la propria rappresentanza in giudizio alle \navvocatesse Kerengi e Batino del foro di Perugia. Detta delibera, \nrimasta inoppugnata, legittima il conferimento dell\u2019incarico in deroga \nal patrocinio obbligatorio dell\u2019Avvocatura dello Stato e, \nconseguentemente, la validit\u00e0 della procura alle liti in virt\u00f9 della \nquale il ricorso \u00e8 stato proposto. <\/p>\n\n\n\n<p>Venendo al tema della legittimazione ad agire, essa \ncompete certamente all\u2019Istituto ricorrente nella sua veste di terzo \nbeneficiario dell\u2019accordo di programma \u2013 sul cui contenuto si torner\u00e0 <em>infra<\/em>\n \u2013 stipulato nel 1999 fra il Comune di Chiusi e la Provincia di Siena. \u00c8\n noto che, in forza dell\u2019art. 15 della legge n. 241\/1990, che rinvia al \ncomma 2 del precedente art. 11, agli accordi tra pubbliche \namministrazioni si applicano i principi del codice civile in materia di \nobbligazioni e contratti, nei limiti della compatibilit\u00e0; e non vi sono \nragioni per escludere che, laddove l\u2019accordo identifichi un beneficiario\n degli impegni assunti dalle amministrazioni stipulanti, questi sia \ntitolare di una situazione soggettiva differenziata in base al principio\n ricavabile dall\u2019art. 1411 c.c., che riconosce il diritto del terzo \nall\u2019adempimento dell\u2019accordo. Del resto, \u00e8 pacifico che a seguito \ndell\u2019accordo di programma del 1999 l\u2019Istituto Valdichiana abbia \nusufruito dell\u2019auditorium \u201cLa Villetta\u201d per i propri scopi \nistituzionali. <\/p>\n\n\n\n<p>Come gi\u00e0 statuito in sede cautelare, non pu\u00f2 invece \nriconoscersi alla Provincia di Siena il ruolo di controinteressata in \nsenso tecnico, mancandone i presupposti formali e sostanziali. Stante \nl\u2019opportunit\u00e0 di estendere alla Provincia gli effetti della decisione, \nil collegio ne ha peraltro disposto la chiamata in causa a norma \ndell\u2019art. 28 co. 3 c.p.a. e l\u2019incombente \u00e8 stato ritualmente eseguito \ndall\u2019Istituto Valdichiana. <\/p>\n\n\n\n<p>Sotto altro profilo \u00e8 appena il caso di ricordare che,\n per consolidata e condivisibile giurisprudenza, la regola, secondo cui \nla legittimazione al ricorso in materia di contratti pubblici \u00e8 \ncorrelata a una situazione differenziata conseguente alla necessaria \npartecipazione alla procedura di affidamento del contratto, subisce una \nderoga qualora ad essere impugnata sia la stessa decisione di indire la \nprocedura e il ricorrente dimostri di possedere gi\u00e0 una posizione \ndifferenziata quale, ad esempio, la titolarit\u00e0 di un rapporto \nincompatibile con il nuovo affidamento contestato (per tutte, cfr. Cons.\n Stato, A.P., 25 febbraio 2014, n. 9; id., 7 aprile 2011, n. 4). Alla \nluce di tale principio, non \u00e8 lecito dubitare della legittimazione e \ndell\u2019interesse dell\u2019I.S.S. Valdichiana a ricorrere nei confronti degli \natti e provvedimenti che hanno condotto il Comune di Chiusi a concedere \nil comodato dell\u2019auditorium alla Fondazione controinteressata, e questo \nin virt\u00f9 della sua posizione di utilizzatore dell\u2019auditorium fondata \nsull\u2019accordo di programma del 1999. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019oggetto del contendere, che non ricade \nsull\u2019affidamento di lavori, servizi o forniture, ma \u00e8 assimilabile ad \nuna concessione di bene pubblico, implica la sottoposizione della \ncontroversia al rito ordinario. Il ricorso \u00e8 dunque tempestivo, non \ntrovando applicazione i termini dimidiati di cui al rito speciale \ndisciplinato dagli artt. 119 e 120 c.p.a.. <\/p>\n\n\n\n<p>3.2. Nel merito, il ricorso \u00e8 fondato. <\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019accordo di programma intervenuto il 28 aprile 2009 \ntra il Comune di Chiusi e la Provincia di Siena era dichiaratamente \nfinalizzato a dare vita in territorio comunale e, pi\u00f9 precisamente, nel \ncentro storico cittadino, a un unico complesso scolastico che includesse\n sia l\u2019Istituto \u201cMarconi \u2013 Einaudi\u201d, facente capo alla Provincia, sia le\n Scuole elementari facenti capo al Comune. L\u2019accordo prevedeva di \ndislocare il polo scolastico in due dei tre edifici gi\u00e0 all\u2019uopo \ndedicati e di propriet\u00e0 della Provincia, identificati come \u201ccorpi\u201d A e \nC, mentre un terzo edificio prefabbricato di propriet\u00e0 del Comune, sino \nad allora ospitante i laboratori dell\u2019Istituto \u201cMarconi\u201d, sarebbe stato \ndemolito per ricavare in sua vece una \u201cpalestrina\u201d e un\u2019aula magna. <\/p>\n\n\n\n<p>I lavori occorrenti per ottimizzare gli immobili a \ndisposizione, suddivisi in cinque \u201cinterventi\u201d, sarebbero stati \nrealizzati di concerto dalle amministrazioni stipulanti. <\/p>\n\n\n\n<p>Fra gli obblighi assunti all\u2019atto della stipula, viene\n in considerazione quello di cui all\u2019art. 3 co. 1 lett. m) dell\u2019accordo \ndi programma, in forza del quale Provincia e Comune concordavano che \u201c<em>i\n locali adibiti a palestrina e aula magna, nonch\u00e9 l\u2019area esterna \nsistemata (parcheggio e percorso pedonale) saranno riservati all\u2019uso \ndelle attivit\u00e0 proprie del \u201cpolo scolastico\u201d, con le forme e i modi \nconcordati fra gli Enti stessi, mediante la successiva approvazione di \nun apposito disciplinare (utenze, gestione spazi comuni, pulizie, ecc.)<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p>La disposizione vincolava e vincola il Comune di \nChiusi, in assenza di recesso dall\u2019accordo, a destinare alle attivit\u00e0 \ndel polo scolastico \u2013 ivi compreso l\u2019Istituto \u201cMarconi \u2013 Einaudi\u201d, i \nlocali dell\u2019aula magna, cos\u00ec come vincolava e vincola la Provincia a \ndestinare in uso gratuito per sessant\u2019anni alle attivit\u00e0 della Scuola \nelementare comunale i locali del fabbricato \u201cex Einaudi\u201d (art. 3 co. 1 \nlett. l) dell\u2019accordo). E se \u00e8 vero che la mancata apposizione di un \ntermine alla destinazione dell\u2019aula magna va interpretata alla luce del \nprincipio generale secondo cui l\u2019ordinamento, anche in ambito \ncontrattualistico, rifiuta i vincoli perpetui, \u00e8 altrettanto vero che \nper potersi liberare dall\u2019impegno assunto il Comune avrebbe dovuto, \nappunto, recedere dall\u2019accordo per sopravvenuti motivi di pubblico \ninteresse come stabilito per gli accordi fra pubblica amministrazione e \nprivati dall\u2019art. 11 co. 4 della legge n. 241\/1990, norma espressiva di \nuna regola a maggior ragione applicabile agli accordi fra \namministrazioni nella misura in cui si tratta dell\u2019esercizio di poteri \nuguali e contrari a quelli che hanno condotto l\u2019amministrazione \ninteressata a sottoscrivere l\u2019accordo. <\/p>\n\n\n\n<p>D\u2019altro canto, la mancanza di un termine finale di \ndurata dell\u2019impegno assunto dal Comune ben si spiega con la tendenziale \nstabilit\u00e0 delle esigenze del polo scolastico, perdurando le quali il \nrecesso non si giustificherebbe o, comunque, richiederebbe di essere \nadeguatamente motivato con riguardo al mutato quadro degli interessi \npubblici rilevanti e alla sopravvenuta recessivit\u00e0 delle esigenze \ntutelate dall\u2019accordo di programma.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto premesso, la scelta del Comune resistente di \navviare prima una indagine di mercato, quindi di indire una procedura \nper la concessione in comodato dell\u2019auditorium \u201cLa Villetta\u201d, \u00e8 \nfrontalmente contraria alla persistente adesione del Comune stesso \nall\u2019accordo di programma del 1999. N\u00e9 gli atti impugnati, culminati con \nl\u2019affidamento in uso dell\u2019immobile alla Fondazione controinteressata, \ndanno alcun conto dell\u2019esistenza dell\u2019accordo e delle ragioni \nlegittimanti la sottrazione del bene alla destinazione di interesse \ngenerale impressa con la sottoscrizione dell\u2019accordo, che includeva tra i\n propri beneficiari istituzionali anche l\u2019Istituto oggi ricorrente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Comune di Chiusi lamenta di essersi dovuto far \ncarico degli oneri di gestione dell\u2019auditorium, ma la circostanza di per\n s\u00e9 non giustifica l\u2019inadempimento all\u2019accordo di programma, che, lo si \u00e8\n visto, espressamente rimetteva all\u2019approvazione di un apposito \ndisciplinare la gestione dell\u2019immobile, anche con riferimento agli oneri\n e alle spese. Si vuol dire che il Comune resistente si sarebbe semmai \ndovuto rivolgere alla Provincia per concordare le modalit\u00e0 di gestione \ndell\u2019auditorium, esigendo la stipula del disciplinare, e non certo \nliberarsi dall\u2019accordo in mancanza di valide ragioni di recesso. <\/p>\n\n\n\n<p>Di conseguenza, colgono nel segno le censure \ndell\u2019I.S.S. Valdichiana volte a evidenziare la radicale illegittimit\u00e0 \ndella procedura indetta dal Comune per la scelta del concessionario \ndell\u2019auditorium, che non poteva essere indetta in costanza di efficacia \ndel pi\u00f9 volte citato accordo di programma del 1999, del quale gli atti \nimpugnati neppure fanno menzione. <\/p>\n\n\n\n<p>Il ricorso va pertanto accolto, con assorbimento dei \nrestanti motivi di gravame, ai fini dell\u2019annullamento degli atti e \nprovvedimenti impugnati, inclusa l\u2019aggiudicazione alla Fondazione \nLombardi della procedura per la concessione in comodato dell\u2019auditorium.<\/p>\n\n\n\n<p>3.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. <\/p>\n\n\n\n<p>P.Q.M.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana \n(Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per\n l\u2019effetto annulla gli atti e provvedimenti impugnati. <\/p>\n\n\n\n<p>Condanna il Comune resistente e la Fondazione \ncontrointeressata alla rifusione delle spese processuali, che liquida a \ncarico di ciascuno in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e al \nrimborso del contributo unificato in ragione della met\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Cos\u00ec deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:<\/p>\n\n\n\n<p>Eleonora Di Santo,\tPresidente<\/p>\n\n\n\n<p>Pierpaolo Grauso,\tConsigliere, Estensore<\/p>\n\n\n\n<p>Silvia De Felice,\tPrimo Referendario<\/p>\n\n\n\n<table class=\"wp-block-table\"><tbody><tr><td>&nbsp;<\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>L&#8217;ESTENSORE<\/td><td><\/td><td>IL PRESIDENTE<\/td><\/tr><tr><td>Pierpaolo Grauso<\/td><td><\/td><td>Eleonora Di Santo<\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><tr><td>&nbsp;<\/td><td><\/td><td><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n\n\n\n<p>IL SEGRETARIO<br><br><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblicato il 24\/12\/2022 N. 01526\/2022 REG.PROV.COLL. N. 01146\/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1146 del 2021, proposto &hellip; <a href=\"https:\/\/www.chiusiblog.it\/?page_id=40579\">Continua a leggere<span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.chiusiblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/40579"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.chiusiblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.chiusiblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiusiblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.chiusiblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=40579"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.chiusiblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/40579\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":40580,"href":"https:\/\/www.chiusiblog.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/40579\/revisions\/40580"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.chiusiblog.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=40579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}