Cosa sono e cosa richiedono le fondazioni partecipate

di Elona Kerengi

Rimanendo sempre fedele agli spunti concreti di questo Blog ritengo utile un mio breve contributo sul tema delle fondazioni partecipate dagli enti locali.
Le fondazioni tradizionali sono enti morali senza scopo di lucro e il loro patrimonio (elemento necessario) è destinato al raggiungimento dello scopo prefisso. Esiste una differenza tra la fondazione tradizionale e la fondazione di partecipazione che persegue sempre un obiettivo senza scopo di lucro ma, in questo caso, i fondatori partecipano alle decisioni ed alla gestione della fondazione stessa.
Solitamente gli enti pubblici/locali utilizzano la forma della fondazione in partecipazione per realizzare progetti nell’interesse generale della collettività, coinvolgendo i privati ed utilizzando risorse per fini di pubblica utilità.
Recentemente la Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Friuli Venezia Giulia (argomento ripreso ed approfondito nel 2020 anche dalla Corte dei Conti in Sezioni Riunite) ha fornito il proprio parere ad un’ Amministrazione Comunale che intendeva costituire una Fondazione di Partecipazione, prevedendo un proprio contributo annuale in favore della stessa.
La risposta della Sezione di Controllo è stata nel senso che il Comune dovrebbe ben analizzare tutte le implicazioni finanziarie dell’operazione, anche in prospettiva futura, nel rispetto dei principi di sana gestione e delle regole della contabilità pubblica. La ragione di tale attenta valutazione sta proprio nel fatto che l’utilizzo di risorse pubbliche impone particolari cautele e obblighi.
La richiamata attenzione nell’impegno di utilizzo di fondi pubblici, non viene meno per il fatto che le attività di interesse generale vengano svolte a spese di fondazioni o di soggetti a partecipazione pubblica (e dunque indirettamente a carico degli Enti Locali che li partecipano). L’utilizzo di risorse con l’assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, implica un’attenta valutazione da parte dell’ente.
In altre parole l’Ente locale dovrebbe verificare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio comunale, tenendo conto sia dell’utilità che l’Ente stesso persegue nell’attuazione dei propri fini istituzionali e sia di quella che la collettività riceve dall’attività delle fondazioni partecipate.

Dunque le fondazioni di partecipazione (nei casi ed in base ai criteri di SEC – Sistema Europeo Conti) sono tenute ad osservare le norme sull’evidenza pubblica anche a prescindere da quanto possa essere la quota di contribuzione del Comune nel fondo di dotazione. Devono essere, in tal caso, applicati i vincoli pubblicistici in materia di limiti di spesa e modalità di reclutamento del personale, in quanto suddette fondazioni sono moduli organizzativi dell’Ente locale per l’esercizio di funzioni generali proprie (Corte dei Conti Lazio – Delibera n. 151/2013).

Le Fondazioni in partecipazioni sono anche assoggettate agli obblighi di trasparenza e prevenzione della corruzione definiti nel Decreto Legislativo, ribadito anche dall’Anac (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

Non solo, l’Agenzia delle Entrate con una propria delibera (2017) riguardante il bonus Arte (Art Bonus ) da destinare alle Fondazioni culturali ha chiarito che i destinatari devono:
• essere costituiti per iniziativa di soggetti pubblici e mantenere una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti;
• essere finanziati esclusivamente con risorse pubbliche;
• gestire un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso ai soggetti medesimi;
• essere sottoposti, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;
• essere sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.


In sintesi, dunque, possiamo riassumere:


1. L’ente locale, nell’istituire una fondazione in partecipazione, deve fare una attenta valutazione dell’operazione finanziaria anche per il futuro, investendo fondi pubblici;
2. l’ente locale fondatore deve verificare che dal finanziamento non risulti una depauperamento del proprio patrimonio;
3. la fondazione in partecipazione (nei casi ed in base ai criteri di SEC – Sistema Europeo Conti) deve osservare le norme di evidenza pubblica;
4. la fondazione in partecipazione deve osservare le norme sugli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Sono alcune delle regole che riguardano una Fondazione di partecipazione ponendo ognuno di noi grado di valutare se ricevono la dovuta applicazione.

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5 risposte a Cosa sono e cosa richiedono le fondazioni partecipate

  1. Elona Kerengi scrive:

    Il Sec2010, il Sistema Europeo dei Conti, ha previsto il c.d. Settore S13 (il settore delle P.A.). Questo settore “è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito della ricchezza del paese”.
    All’interno vanno collocati anche le unità partecipate (enti privati o fondazioni), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto Economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.
    Affinché una partecipata venga inclusa nel Settore S13 devono essere analizzati due criteri:
    il test market/non market (test del 50%) e le condizioni di concorrenzialità in cui opera l’unità partecipata.
    Il primo criterio valuta se il rapporto beni e servizi destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita e il rapporto tra costi e ricavi dalla vendita (ricavi che sono entrate diverse dai contributi pubblici) supera o meno il rapporto del 50%.
    Il secondo criterio, invece, riguarda il regime di concorrenzialità in cui svolge l’attività l’unità partecipata.
    Il concetto della „partecipazione“, poi, richiede altri approfondimenti.

  2. ROSSELLA ROSATI scrive:

    In attesa del bilancio 2019 della Fondazione vi è un altro aspetto , appartenente alla “sezione trasparenza” su cui , a mio parere, vale la pena soffermarsi: si tratta dell’evidenziazione dei contributi pubblici ricevuti ulteriori rispetto a quelli erogati dal Comune.
    Nella pagina web della Fondazione ,alla voce “Amministrazione trasparente “ sezione “sovvenzioni , contributi e sostegni” sono elencati i contributi ricevuti negli anni 2018/2019/2020. Nell’anno 2019 risultano in elenco € 10.528,43 erogati dal Mibact/Fus il 06/03/2019 quale saldo relativo all’anno 2017 Art.42 Dm 01 luglio 2014.
    Non sono però rilevati i contributi erogati dal FUS negli gli anni precedenti.
    In base alla disciplina contenuta nel decreto l’ammissione a contributo comporta la presentazione di progetti triennali corredati da programmi per ciascuna annualità. Alla Fondazione, che ha presentato domanda per il triennio 2015/2017 , in relazione all’art 42 “Festival Multidisciplinari , sono così stati erogati € 79.265,00 per l’anno 2015 , € 55.546,00 per l’anno 2016 , € 59.434,00 per l’anno 2017. Trattandosi comunque di fondi pubblici erogati dallo Stato in favore di progetti culturali triennali non comprendo perché non siano stati rilevati.

  3. pscattoni scrive:

    x Bonella Martinozzi. Come consigliere comunale forse ne sai più di noi semplici cittadini: il consuntivo della fondazione Orizzonti è stato prodotto? Circola? Insomma è rispettato il requisito 4 evidenziato nel post?
    “la fondazione in partecipazione deve osservare le norme sugli obblighi di trasparenza e pubblicità.”

  4. Bonella Martinozzi scrive:

    Bellissimo e istruttivo questo articolo dell’Avvocato Kerengi

  5. pscattoni scrive:

    Questo articolo dell’avvocato Kerengi arriva in un momento quanto mai opportuno. Infatti il consuntivo 2019 della Fondazione Orizzonti d’Arte dovrebbe essere pubblicato al più tardi entro fine mese, termine prorogato a causa dell’emergenza Covid. Almeno questo mi è dato ricordare dalla mia navigazione su web. Se mi sbaglio spero di essere corretto. In effetti la pagina “Amministrazione Trasparente” del sito della Fondazione per ora è ferma al bilancio 2018.

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