Sulle ordinanze del sindaco il parere di un esperto

di Paolo Scattoni

Quando ho avuto notizia dell’ordinanza (annullata il giorno seguente) avevo chiesto a un amico esperto di diritto amministrativo di fornirmi il suo parere. A me sembrava un’enormità, ma non sarebbe stato corretto polemizzare senza conoscere il giudizio di un esperto. Anche il sindaco avrebbe dovuto. Non sarebbe stato difficile per lui avendo a disposizione il giudizio del segretario comunale.

Poteva il sindaco andare in contrasto con il Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020? Secondo me e mi conferma l’esperto non avrebbe potuto. D’altra parte è lo stesso sindaco che lo afferma nelle sue esternazioni video. La sua ordinanza aveva l’intento di “aggirare l’ostacolo” facendo lavorare parrucchieri/e, barbieri ed estetiste a domicilio. Proprio così nella modalità più pericolosa per la diffusione del COVID19.

È stato questo un atteggiamento superficiale al limite della irresponsabilità
Per chi vuole conoscere il giudizio dell’esperto da me consultato, di seguito ne riporto un ampio stralcio:

“L’ordinanza sindacale n. 147/2020 si pone in palese contrasto anche con il Protocollo di sicurezza stilato da INAIL e sottoscritto dalle parti sociali e costituente proprio quell’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020, cui il Sindaco si appella per attribuire fondamento alla propria ordinanza. Si cita in questa sede solo il passaggio relativo all’obiettivo del Protocollo che così recita: “L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”
La successiva Circolare (di appena 4 giorni fa) del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/2020 ribadisce la ratio del protocollo precisando che “L’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, sia nella fase di “lockdown” sia nella fase di riapertura delle attività produttive sospese in corso di pandemia da SARS-COV 2 ha, con maggiore valenza di sempre, un duplice obiettivo:• Tutela salute e sicurezza del lavoratore • Tutela della collettività”. In questo quadro normativo stringente, il Sindaco autorizza  l’attività a domicilio dei parrucchieri, estetisti e barbieri, nel tentativo di “aggirare l’ostacolo”
Ma l’ordinanza sindacale è in palese contrasto anche con le norme in materia di tutela dei dati personali. In un primo passaggio vieta agli operatori a domicilio di entrare in contatto con le persone in quarantena e/o positive. Ci si chiede se per operare tale divieto sia o meno necessario divulgare agli estetisti, parrucchieri e barbieri le generalità dei quarantenati/positivi o se semplicemente tale divieto non costituisca invece uno strumento di “scarica – responsabilità”, stante l’oggettiva impossibilità degli operatori di conoscere a monte I soggetti da evitare.

Una seconda violazione riguarda il registro dei contatti personali (compresi altri soggetti presenti nell’abitazione). Non c’è chi non veda che la raccolta e la trasmissione dei dati dovrebbe soggiacere ad un rigido protocollo di gestione/conservazione e cancellazione dei dati da parte del Comune, di cui il sindaco non solo non fa menzione ma addirittura pare non si ponga il problema. Non solo, la raccolta e la trasmissione dei dati personali, se non altro, dei soggetti presenti nell’abitazione (con I quali l’operatore dovrebbe evitare il contatto) presupporrebbe l’adeguata informativa sui motivi di raccolta dei dati ed il relativo espresso consenso, con il rischio che, in mancanza di tale espressa autorizzazione, l’operatore si esporrebbe a violazioni in materia di trattamento dei dati personali.

Infine, considerata la non condivisione dell’ordinanza da parte degli operatori interessati (come espressamente dichiarato dal Sindaco nel fornire I motivi dell’annullamento della stessa in autotutela, ci si chiede quali fossero stati gli impulsi e le richieste inoltrate al sindaco per emettere tale provvedimento e chi avesse sostanzialmente richiesto al Primo Cittadino di operare tale valutazione e di interessi?

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Una risposta a Sulle ordinanze del sindaco il parere di un esperto

  1. roberto donatelli scrive:

    …In compenso il sindaco ha deciso di tenere chiusi i cimiteri fino al 17 Maggio, mah!

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